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Astensione e permessi dal lavoro degli
affidatari |
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Le norme che regolano l'astensione e i permessi dal lavoro per gli
affidatari sono contenute nella legge 1204/71, negli art. 6 e 7 della
legge 903/77 e nell' art.33 della legge 104/95. In particolare si può
evidenziare che:
- se i genitori affidatari sono entrambi lavoratori e nel
provvedimento di affido è espressamente previsto il diritto alle
provvidenze di seguito elencate, queste possono essere richieste in
alternativa dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre:
| astensione obbligatoria dal lavoro e garanzia del relativo
trattamento per i primi tre mesi dall'effettivo ingresso del
bambino nella nuova famiglia, purché questi non abbia superato i
6 anni di età (Legge 1204 del 30/12/1971);
| astensione facoltativa per 6 mesi durante il primo anno di
affidamento e durante le malattie del bambino, purché questi non
abbia superato i 3 anni di età (Legge n. 903 del 9/12/1977). |
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se i genitori sono affidatari di un bambino handicappato in
situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art.
33 della Legge n. 104 del 5/2/1995, hanno diritto, in alternativa tra
loro, a:
| assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, 2 ore
giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo
anno di età del bambino, purché questi non sia ricoverato a
tempo pieno presso strutture;
| giorni 3 di permesso mensile (non frazionabile ad ore)
retribuiti, sempre che la persona handicappata non sia ricoverata
a tempo pieno presso strutture, dall'età di 3 anni ed oltre del
bambino. |
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