Art. 1
Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria
famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e
dalle altre leggi speciali.
Art. 2
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo
può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di
assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito
il ricovero se il minore in un istituto di assistenza pubblico o privato,
da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del
minore stesso.
Art. 3
L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari
sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo
X del libro 1 del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei
genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano
i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà,
l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4
L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si
trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonchè i tempi e i modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il
servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il
tribunale dei minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che
lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se
necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio
nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso
comma.
Art. 5
L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvede al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia si sensi
degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del
codice civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e
favorire il reinserimento nella famiglia d'origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
nel caso dei minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati
presso un istituto.
Art. 9
Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio
ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal
giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di
tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la
famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice
tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di quelle tra i ricoverati che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare. Ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai
fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie
in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per
un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per
i minorenni con relazione informativa. L'omissione delle segnalazione può
comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente, uguale sanzione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà
sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della
procedura di adottabilità.
Articolo 10
Art. 10. Il presidente del tribunale per i minorenni, o
un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo
precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e
di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre
in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi
comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul
figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore
provvisorio. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al
comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per
i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il tribunale, entro trenta
giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così
assunti. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso
cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto
conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di
età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al
pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 11
Art. 11. Quando dalle indagini previste nell'articolo
precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano
esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni
provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano
istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i
minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. Nel caso in cui non
risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il
minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata
giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori
accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di
adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della
procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali,
chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può
essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè
nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti
fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un
rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non riconoscibilità per
difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio
sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al
compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore
sospensione per altri due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la
procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario,
un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il
riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista
abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato
effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di
procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in
ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti
genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono
avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma. Intervenuta la
dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue
ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Articolo 12
Art. 12. Quando attraverso le indagini effettuate consta
l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con
il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato. Nel caso
in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere
delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza. In
caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso
periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di
operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia. Il
presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico
ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a
carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove
d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.
Articolo 13
Art. 13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui
all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia
conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i
minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e
143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli
organi di pubblica sicurezza.
Articolo 14
Art. 14. Il tribunale per i minorenni può disporre,
prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse
del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato
per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La
sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perchè adottino le
iniziative opportune.
Articolo 15
Art. 15. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione
di abbandono di cui all'art. 8, lo stato di adottabilità del minore è
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: 1) i genitori e i parenti
convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo; 2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi; 3) le prescrizioni impartite ai sensi
dell'art. 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. La
dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato,
sentito il pubblico ministero, nonchè il rappresentante dell'istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve
essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei
termini di cui all'art. 17. Il tribunale per i minorenni nomina, se
necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni
nell'interesse del minore.
Articolo 16
Art. 16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la
procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non
sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità,
dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due
commi dell'art. 15. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Articolo 17
Art. 17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti
indicati nell'art. 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso
avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso
tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni
nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di
comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione
al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonchè la convocazione
per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art.
15. All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente,
le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle
conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della
sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici
giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al
pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore
speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni
dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte
d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove
occorra le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed
effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi
stabiliti nel presente comma. Avverso la sentenza della corte d'appello è
ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni
dalla notificazione.
Articolo 18
Art. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del
tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di
adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del
giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 19
Art. 19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso
l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni
nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
Articolo 20
Art. 20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o
per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
Articolo 21
Art. 21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per
revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le
condizioni di cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del decreto
di cui all'art. 15. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il
tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
Articolo 22
Art. 22. I coniugi che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione
di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè
in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda è
presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono
altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni
dalla presentazione e può essere rinnovata. Il tribunale per i minorenni,
accertati previamente i requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie
che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere
alle esigenze del minore. Le indagini dovranno riguardare in particolare
l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore. Il tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli
adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità
di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Il tribunale per
i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti,
relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al
pubblico ministero ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere
entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. Il tribunale per i
minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Articolo 23
Art. 23. L'affidamento preadottivo è revocato dal
tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o
del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea
convivenza. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore
dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore,
il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.
Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine. Il decreto è
comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'art. 18. In caso di
revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 24
Art. 24. Il pubblico ministero e il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o
alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla
sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti
il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate
nell'art. 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni,
decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Articolo 25
Art. 25. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato
lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i
coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il
tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal
presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di
fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei
confronti della coppia prescelta. Qualora la domanda di adozione venga
proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi,
se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti. Nell'interesse
del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un
anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza
motivata. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può
essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se
nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno
solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Il decreto che decide
sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed
al tutore. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 26
Art. 26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed
il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione
entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i
minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate
nell'art. 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine
opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato. Avverso il
decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Il provvedimento che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello
della relativa comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato
all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di
nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
Articolo 27
Art. 27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista
lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette
il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata,
ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della
famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la
famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.
Articolo 28
Art. 28. Qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 26. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe
debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.
Articolo 29
Art. 29. Per i provvedimenti di adozione di minori
stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui
si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di
coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 30
Art. 30. I coniugi i quali intendano adottare un minore
straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la
dichiarazione di idoneità all'adozione. Il tribunale, previe adeguate
indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel
caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il
tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei
servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di
consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono
impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile.
Articolo 31
Art. 31. L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di
stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia
provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso
da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti
in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di
tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità
consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso
è conforme alla legislazione di quello Stato. L'ingresso nello Stato a
scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì
consentito quando vi sia il nulla osta, emesso dal Ministro degli affari
esteri d'intesa con quello dell'interno.
Articolo 32
Art. 32. Il tribunale per i minorenni dichiara
l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma
dell'articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in
precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi
dell'art. 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla
legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento
straniero non è contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello
Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia
è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per
Cassazione.
Articolo 33
Art. 33. Il provvedimento emesso da un'autorità
straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti
dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di
affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non
preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato
effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In
tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli
adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di
cui all'art. 25. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito
positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa
essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale
applica l'art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero
degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Articolo 34
Art. 34. Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art.
31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di
idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza
del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui
al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo
interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici,
calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia
possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non può
essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a
scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di
provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare e
tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere
in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di
cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla
situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone
l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento
preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'art. 37.
Articolo 35
Art. 35. é fatto divieto alle autorità consolari
italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di
polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori
degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di
cui all'art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore
degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia
per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a
proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
Articolo 36
Art. 36. Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31,
l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non
accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere
immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale
per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella
ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello
Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono
contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente
accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono
effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di
studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.
Articolo 37
Art. 37. Al minore straniero in stato di abbandono che
si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione,
di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Articolo 38
Art. 38. Il Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o
altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri.
Articolo 39
Art. 39. Il minore di nazionalità straniera adottato da
coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La
disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli
adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 40
Art. 40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini
italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età,
devono presentare domanda al console italiano competente per territorio,
che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in
mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 41
Art. 41. Il console del luogo ove risiedono gli
adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano
difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi
affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia
scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il
console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perchè i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Articolo 42
Art. 42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato
un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a
cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un
provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità
straniera.
Articolo 43
Art. 43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e
ottavo comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani
residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni
consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di
età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti
temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se del caso
il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova
il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Articolo 44
Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando
non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art.
7: a) da persone unite al minore, orfano di
padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal
coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è
consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle
lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a
chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata,
il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi
l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che
intende adottare.
Articolo 45
Art. 45. Per l'adozione si richiede il consenso
dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i
quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se
l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
Articolo 46
Art. 46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei
genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto
dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal
coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Articolo 47
Art. 47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data
del decreto che la pronuncia. Finchè il decreto non è emanato, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se uno
dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge,
al compimento degli atti necessari per l'adozione. Se l'adozione è
ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Articolo 48
Art. 48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal
coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo
esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere
l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto
dall'art. 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri,
l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso,
spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può
impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed
educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382 del codice civile.
Articolo 49
Art. 49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni
dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data
del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del
risarcimento dei danni.
Articolo 50
Art. 50. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o
degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche
d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della
persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi
beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Articolo 51
Art. 51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata
dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di
quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei
suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro
di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza
dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai
quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il
pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona
del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano
gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano
adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala
al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Articolo 52
Art. 52. Quando i fatti previsti nell'articolo
precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure
contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età
inferiore, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico
ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in
camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente
che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati
i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice
tutelare al fine della nomina di un tutore.
Articolo 53
Art. 53. La revoca dell'adozione può essere promossa
dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri
incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti articoli.
Articolo 54
Art. 54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa
in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata
dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato
e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Articolo 55
Art. 55. Si applicano al presente capo le disposizioni
degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Articolo 56
Art. 56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il
tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il
consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici
anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell'art. 46 può essere dato da persona
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata. Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice
civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
Articolo 57
Art. 57. Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le
circostanze di cui all'art. 44; 2) se l'adozione realizza il preminente
interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i
genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza,
sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà
riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il
minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea
convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
Articolo 58
Art. 58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I del
codice civile è sostituita dalla seguente: << Dell'adozione di
persone maggiori di età >>.
Articolo 59
Art. 59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: <<
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti >>.
Articolo 60
Art. 60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo
VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di
età.
Articolo 61
Art. 61. L'art. 299 del codice civile è sostituito dal
seguente: << Art. 299. Cognome dell'adottato. -- L'adottato assume
il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia
figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il
cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che
sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi,
l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una
donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il
cognome della famiglia di lei >>.
Articolo 62
Art. 62. L'art. 307 del codice civile è sostituito dal
seguente: << Art. 307. Revoca per indegnità dell'adottante. --
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato >>.
Articolo 63
Art. 63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: << Delle
forme dell'adozione di persone di maggiore età >>.
Articolo 64
Art. 64. L'art. 312 del codice civile è sostituito dal
seguente: << Art. 312. Accertamenti del tribunale. -- Il tribunale,
assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni
della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando
>>.
Articolo 65
Art. 65. L'art. 313 del codice civile è sostituito dal
seguente: << Art. 313. Provvedimento del tribunale. -- Il tribunale,
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far
luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero,
l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il
decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero >>.
Articolo 66
Art. 66. I primi due commi dell'art. 314 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti: << Il decreto che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del
tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su
apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la
procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato
>>.
Articolo 67
Art. 67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma
dell'art. 293, il secondo e il terzo comma dell'art. 296, gli articoli
301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile. é abrogato altresì il capo
III del titolo VIII del libro I del codice civile.
Articolo 68
Art. 68. Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni
di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: << Sono
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316,
317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonchè nel caso di
minori dall'art. 269, primo comma, del codice civile >>.
Articolo 69
Art. 69. In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51
delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle
tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i
minorenni ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Articolo 70
Art. 70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano
a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi
dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica
necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a lire 400.000. I rappresentanti degli istituti di
assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente
al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 71
Art. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in
materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un
minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato,
è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal
tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di
educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è
aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna
comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura
di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici
ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la
professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del
presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo
denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento
con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a L. 2.000.000.
Articolo 72
Art. 72. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità,
in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello
Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a
cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena
stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando
o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori
di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Articolo 73
Art. 73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del
proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 900.000. Se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce
tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Articolo 74
Art. 74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione,
sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di
persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per
accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano
fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione
del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile.
Articolo 75
Art. 75. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della
presente legge. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli
onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta
del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da
ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo
comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 76
Art. 76. Alle procedure relative all'adozione di minori
stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.
Articolo 77
Art. 77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile
sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata
in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni
di cui all'art. 87 del codice civile.
Articolo 78
Art. 78. Il quarto comma dell'art. 87 del codice civile
è sostituito dal seguente: << Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai
numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero
4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo >>.
Articolo 79
Art. 79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui
all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della
adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291
del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del
relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune
indagini di cui all'art. 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se
hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il
coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente
separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o
affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di
rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il
pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in
caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al
decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli
effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o
affiliato se maggiorenne.
Art. 80
Il giudice, se del caso e anche in relazione alla durata
dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. N. 597, e successive
modificazioni, e gli articoli 6 e 7, della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità
e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni
economiche.
Art. 81
Art. 81. L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile
è sostituito dal seguente: <<L'azione può essere altresì promossa
da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni,
o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore>>.
Art. 82
Art. 82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di
persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e
da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente
esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti
pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100.000.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario
1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.