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TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge
n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la
potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al
minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi
promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica
sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle
comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere
in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare
convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel
campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione
del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di
etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità
culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi
fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole:
«Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di
cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto
anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi
2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli
standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti
dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare
e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei
genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la
propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a
tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare
del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con
l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni
evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia
d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi
ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale
locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i
minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del
minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di
tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo
conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata
pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli
ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in
materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore
affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la
famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le
modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali
delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni
familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel
caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si
trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
favore della famiglia affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio
da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più
di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo
stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni,
nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la
stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un
danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei
quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi
un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione
l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta
di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata
all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con
handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,
nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione
e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli
adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale
per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè
la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di
carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di
assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano
in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma
1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e
tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con
l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di
cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali,
gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di
pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei
genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del
minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con
ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati
o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa,
ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si
protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può
comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro
il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà
sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura
della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice
da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2,
provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato
di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite
i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del
minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori
o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi
provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a
tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze
anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti
contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una
comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori
sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da
un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico
ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di
cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti
entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti
significativi con il minore». Art. 12. 1. All’articolo 12, quinto
comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma
dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma
3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da
particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la
sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso
la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non
superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono
di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non
si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste
inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito
il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di
assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso
cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei
termini di cui all’articolo 17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che
non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché
al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i
minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre
parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione
per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte,
sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni
dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui
ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di
procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del
tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di
cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al
comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su
istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda
al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se
ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti
di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La
domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite,
se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al
comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età
superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare
il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie
tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento
preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che
abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può
essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in
stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al
tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e
comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine
della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e
dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza,
se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del
tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22,
comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza
ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato
dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che
abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10,
comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONEArt. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato
di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di
fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra
i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di
uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10,
comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22. 1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non
fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere
proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte
d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore
del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3,
dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è
immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e
comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai
sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai
sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione
ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o
copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria
l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato
civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà
dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che
l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave
pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri
genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di
cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle
notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia
stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno
solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato,
o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere
anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano
di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre; soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se
l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi
i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e
dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale
rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale
rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può
esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente
articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».
Art. 27. 1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto
l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni
dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni
dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del
capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o
fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei
beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare degli adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo
alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la
Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero».
Art. 31. 1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia
l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale
competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da
parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito
registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione
a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui
al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di
revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può
inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia
l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può
essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve
essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e,
se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e
anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se
opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della
loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui
al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un
servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i
rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia
all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad
un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo
stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore
sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi
previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente
in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia
e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità
perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per
quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e
non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche
con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il
Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il
miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole
disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25
della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento,
a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente
aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le
modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e
la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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