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Vademecum informativo
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L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di
sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà.
Con l'espressione "affidamento dei minori" si fa riferimento
al complesso di provvedimenti previsti dalla L. 184/83 per assicurare al
minore che si trovi temporaneamente in situazioni di abbandono materiale
e/o morale un ambiente idoneo al suo corretto sviluppo
fisico-psichico-sociale.
La legge prevede che il minore in situazioni di temporaneo abbandono
materiale e/o morale possa essere temporaneamente allontanato dalla
famiglia d'origine - impossibilitata o incapace di adempiere ai propri
compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli - per essere
inserito in altre entità (indicate dalla stessa legge) in grado di
sopperire alle mancanze della famiglia naturale.
Attraverso l'affidamento il bambino incontra una famiglia che,
accogliendolo presso di sé, si impegna ad assicurargli una adeguata
risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi.
Il minore potrà essere temporaneamente affidato:
| preferibilmente ad un'altra famiglia; |
| oppure ad una persona singola; |
(in questi due casi si parla di "affidamento familiare")
|
come terza ipotesi e' previsto l'inserimento in una
comunità di tipo familiare (quali la comunità-alloggio e il gruppo -
famiglia);
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nel caso le suddette forme di affidamento non siano
realizzabili, e' previsto l'inserimento del minore in istituto.
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L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge
184/1983 "dell'adozione
e dell'affidamento dei minori"
"Modifiche
alla legge 4 maggio 1983 approvato dal senato il 1 marzo 2001"
L'art. 2 prevede che un minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo possa essere affidato ad un'altra famiglia o ad una
persona singola o ad una comunità di tipo familiare che gli consenta il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
L'affidamento può realizzarsi:
| con il consenso dei genitori o del tutore (ed essere disposto con un
atto amministrativo dell'Azienda USL e, se superiore ai sei mesi, reso
esecutivo dal Giudice Tutelare,);
| con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, attuato dai
Servizi dell'Azienda USL, prescindendo dal consenso dei genitori. |
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L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età;
per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più
opportune di coinvolgimento del bambino.
Le caratteristiche principali dell'affidamento sono:
| la temporaneità;
| il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
| la previsione di rientro nella famiglia d'origine. |
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In relazione alla durata l'affidamento può essere progettato per
periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle
caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni
all'affidamento. L'affidamento consensuale non può superare i tre anni.
Il Servizio Sociale, nell'ambito delle attività di aiuto alle famiglie
e senza formalizzazione giuridica, può anche realizzare affidamenti
diurni, per qualche ora, per il fine settimana, per periodi di vacanza, e
per brevi periodi, affidamenti non specificatamente previsti dalla legge
184/83.
Le persone (coppie o singoli) interessate a conoscere l'affidamento si
possono rivolgere al Servizio Sociale di territorio o alle Associazioni di
volontariato che si occupano di affido per avere le prime informazioni.
Chi decide di dare disponibilità per accogliere un minore presenta
all'Azienda USL di residenza una richiesta scritta, sul modulo fornito dal
Servizio competente, per l'avvio delle procedure necessarie per
l'affidamento. Tali procedure, in termini tecnici, si definiscono
"".
A chi
Sono soggetti all'affidamento i minori di età in stato di temporaneo
abbandono materiale e/o morale.
Presupposto per l'affidamento e', quindi, una transitoria difficoltà
della famiglia d'origine del minore a garantire allo stesso le cure che
normalmente si prestano in ambito familiare.
L'affidamento non deve essere confuso con l'adozione, rimedio più
radicale che comporta il definitivo inserimento del minore all'interno di
una nuova famiglia, qualora il Tribunale per i minorenni abbia accertato
un'irreversibile situazione di abbandono del minore.
A cosa serve
Obiettivo di fondo dell'affidamento e' quello di permettere al minore
di vivere in un ambiente sereno, affinché egli possa percorrere un
corretto processo di crescita fisica - psichica e sociale, anche quando i
genitori naturali non sono più in grado di occuparsi di lui.
Nel contempo l'inserimento del minore in un ambiente idoneo deve essere
affiancato da azioni volte a permettere il suo rientro nella famiglia
d'origine: sarà compito dei servizi locali responsabili dell'affidamento
promuovere una serie di interventi volti al recupero della famiglia in
difficoltà; sarà compito del soggetto affidatario (famiglia, comunità
di tipo familiare, ecc.) agevolare i rapporti del minore con la famiglia
d'origine.
L'istruttoria consiste in una serie di colloqui e in una visita
domiciliare.
Nel corso dei colloqui tra famiglia affidataria, i loro eventuali figli
e gli operatori (assistente sociale e psicologo) si attua un lavoro di:
| informazione sull'affidamento familiare e sui problemi più
ricorrenti relativi all'ingresso in famiglia di un bambino;
| conoscenza della composizione del nucleo familiare (età dei
componenti, attività lavorativa, condizione abitativa, ecc.), del
nucleo parentale e del contesto socio-ambientale in cui questo è
inserito;
| conoscenza ed approfondimento degli aspetti individuali e delle
caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni
all'affidamento. |
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L'istruttoria ha una durata di circa 4-6 mesi. La sua finalità è
quella di arrivare a formulare eventuali abbinamenti (quale minore per
quale famiglia) che permettano di ipotizzare un buon andamento del
progetto di affido.
Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la
formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi, il bambino, la
famiglia affidataria e la famiglia d'origine.
Il progetto individua:
| la previsione della durata dell'affido;
| le forme più opportune di mantenimento del rapporto tra minore e
famiglia d'origine;
| i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore;
| gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria e per
la famiglia d'origine;
| i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle
famiglie;
| le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella
famiglia d'origine. |
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Per i minori che necessitano di un allontanamento dalla famiglia con
provvedimento immediato è prevista una collocazione temporanea al fine di
evitare affidi connotati da uno stato di urgenza e da mancanza di
progettualità.
La preparazione concreta e l'attuazione (abbinamento) dell'affidamento
è curata dall'équipe del Servizio che ha in carico il bambino e la sua
famiglia in stretta collaborazione coi colleghi che hanno effettuato
l'istruttoria della famiglia affidataria.
La realizzazione dell'abbinamento si fonda sulla corrispondenza
effettiva tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia
affidataria ed i bisogni e le esigenze del minore e della sua famiglia.
L'inserimento del bambino nella famiglia affidataria è formalizzato da
un atto amministrativo dell'Azienda USL che ha in carico il minore e viene
reso esecutivo con un decreto del Giudice Tutelare o segue ad un
provvedimento del Tribunale dei Minorenni.
La famiglia affidataria si impegna a:
| accogliere presso di sé il bambino;
| provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione,
assumendo le dovute attenzioni psicologiche, affettive, materiali;
| garantire il rispetto della "storia" del bambino e delle
sue relazioni significative;
| assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e
della sua famiglia di origine;
| curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e agevolare
il rientro del minore secondo le indicazioni contenute nel progetto;
| partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti
dai Servizi dell'Azienda USL secondo le modalità ed i tempi
specificati nel progetto. |
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Gli operatori dell'Azienda USL danno alla famiglia affidataria le
informazioni utili per avviare l'affidamento e concordano con gli
affidatari i momenti di confronto e di verifica per garantire una corretta
prosecuzione del progetto.
L'Azienda USL di residenza del bambino corrisponde agli affidatari
(indipendentemente dalla loro situazione economica) una somma mensile a
titolo di contributo di mantenimento del minore, come stabilito dall'art.
80 della Legge 184/83. E' prevista una integrazione mensile e/o
straordinaria di tale contributo in relazione a particolari condizioni
psico-fisiche del minore.
Infine, l'Azienda USL di residenza del bambino stipula un contratto di
assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il
minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compresi gli stessi
affidatari.
- 1. Iscrizione nello stato di famiglia
- L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può
essere fatta negli affidamenti a lungo termine in accordo con il
Servizio e con i genitori del minore ( a meno che non vi sia un
provvedimento di decadenza della potestà) e comunque qualora questo
corrisponda all'interesse del bambino. Negli affidamenti di breve
durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
- 2. Assistenza sanitaria
- Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua
stessa Azienda USL, rimane valido il tesserino sanitario e, se se ne
valuta la necessità , la famiglia affidataria può richiedere la
variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia
residente in altra Azienda USL, al minore sarà rilasciato ( sulla
base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla
propria Azienda USL della documentazione attestante l'affidamento) un
tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.
- 3. Decisioni urgenti di carattere sanitario.
- Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune,
in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del
minore loro affidato ( ad es. ricoveri o altri interventi di urgenza);
successivamente l'autorità sanitaria che prende in cura il minore
valuterà, se richiedere o meno l'autorizzazione del tutore o di chi
esercita la potestà, per proseguire le cure o per le ulteriori
indagini da effettuare.
- 4. Documentazione per potersi recare all'estero con il bambino.
- La richiesta per ottenere il documento per potersi recare all'estero
con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori
d'origine o dal tutore e dall'affidatario (legge 1185/67 art. 3). Se
manca il consenso del tutore e/o dell'affidatario occorre l'intervento
autorizzativo del Giudice Tutelare.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale
documentazione può rivolgersi agli operatori che hanno in carico il
bambino i quali daranno le informazioni necessarie. Poiché può
trattarsi di una pratica complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1
o 2 mesi di anticipo.
- 5. Scuola.
- Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli
insegnanti circa l'andamento scolastico del bambino, sono tenuti a
partecipare alle attività che la scuola propone per i genitori. In
questa ottica, gli affidatari partecipano all'elezione degli organi
collegiali ( art.19, 2deg. comma del DPR n. 416/74): a tale riguardo
si segnala che sulla base delle ultime ordinanze del Ministero della
Pubblica istruzione (O.M. n. 215, 216, 217 del 1991) non viene
prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in
tali organi.
Decisioni importanti quali, ad esempio, iscrizioni, cambiamenti di
scuola o di classe, saranno prese in accordo con gli operatori che
seguono il progetto di affidamento.
- 6. Provvidenze legali per gli affidatari.
- Gli affidatari possono disporre degli assegni familiari , qualora la
loro famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono
previsti, e dell'astensione
dal lavoro.
Inoltre sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per
carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art.12 DPR
n.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
Tali provvidenze, sulla base dell'art. 80 della legge 184/83, vanno
comunque richieste e poi disposte dal Giudice Tutelare
nell'affidamento consensuale e dal Tribunale per i Minorenni
nell'affidamento giudiziario.
Per attivare queste procedure e per ogni informazioni in merito, è
opportuno fare riferimento al Servizio Sociale con cui si sta
realizzando il progetto di affidamento.
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